Un funzionario pubblico è stato condannato per essersi appropriato di buoni pasto. Dopo una parziale riforma in appello per prescrizione di alcuni reati, la condanna per appropriazione è stata confermata. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una nullità procedurale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze infondate, sia perché la presunta nullità non era stata tempestivamente eccepita e non costituiva un vizio invalidante, sia perché la gravità della condotta e la personalità dell'imputato giustificavano il diniego delle attenuanti. L'imputato deve pagare le spese processuali e una sanzione. La decisione ribadisce i limiti dell'inammissibilità ricorso penale.
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