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Art. 495 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

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Compenso avvocato patrocinio a spese dello Stato: la svolta
Un legatario di un fallimento ha richiesto la liquidazione del proprio compenso avvocato patrocinio a spese dello Stato per l'attivita svolta in una procedura esecutiva immobiliare. Il Giudice dell'esecuzione e il Tribunale hanno rigettato l'istanza. Essi hanno ritenuto grave inadempimento il mancato deposito della nota di precisazione del credito. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimita hanno chiarito che l'omessa presentazione della nota non comporta la perdita del diritto al compenso. La legge stabilisce soltanto che il credito resta fissato nell'importo iniziale dell'atto di intervento. In assenza di un danno concreto subito dal cliente, il giudice non puo azzerare la retribuzione del professionista. La causa e stata rinviata al giudice di merito per una nuova quantificazione del compenso.
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