La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'Azienda debitrice che cercava l'estinzione del processo esecutivo immobiliare dopo l'aggiudicazione del bene. L'Azienda aveva tentato di saldare il debito con versamenti in cancelleria, ma la Corte ha ribadito che, una volta fissata la vendita, l'unica via per l'estinzione del processo esecutivo tramite pagamento è la conversione del pignoramento (se nei termini) o il pagamento diretto al creditore. I versamenti irrituali e tardivi non potevano annullare l'aggiudicazione, né il decreto di trasferimento, confermando la validità della procedura esecutiva.
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