Un individuo, condannato per false dichiarazioni, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando un errore procedurale dovuto a un legittimo impedimento (una misura di sicurezza che gli impediva di presenziare al processo). La Corte ha respinto il ricorso, sottolineando che non vi era prova agli atti che il giudice fosse stato informato di tale impedimento. Un secondo motivo, relativo alla qualificazione del reato, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la modifica richiesta avrebbe comportato una pena più severa.
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