La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da due individui condannati per spaccio di lieve entità. La sentenza conferma le decisioni dei giudici di merito, rigettando i motivi di appello basati sulla presunta illogicità della motivazione, il mancato riconoscimento di attenuanti e della continuazione tra reati. La Corte sottolinea la specificità richiesta nei motivi di ricorso e la corretta valutazione delle prove e delle circostanze da parte delle corti inferiori.
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