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Art. 494 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 494 Codice di Procedura Civile

Intervento in appello: l’avvocato non può agire
Un avvocato, creditore del proprio assistito per le spese legali, interveniva nel giudizio d'appello per difendere la sentenza di primo grado favorevole al cliente, nel frattempo deceduto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5442/2024, ha dichiarato inammissibile l'intervento in appello, specificando che l'interesse del legale è di mero fatto e non un diritto autonomo che lo legittimi a partecipare al grado di impugnazione. Tale facoltà è riservata solo a chi potrebbe proporre opposizione di terzo.
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Qualificazione della domanda: apparenza e termini ricorso
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso perché tardivo. La controversia, nata da un'opposizione a un precetto, era stata definita dal giudice di merito come 'opposizione all'esecuzione'. Tale qualificazione della domanda, in base al principio di apparenza, imponeva di non applicare la sospensione feriale dei termini, rendendo il ricorso depositato fuori tempo massimo.
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Pagamento ufficiale giudiziario: quando libera il debitore?
Una società ha pagato un debito cambiario a un ufficiale giudiziario tramite assegni bancari, ricevendo indietro i titoli. La Cassazione ha stabilito che tale pagamento non è liberatorio, poiché l'ufficiale è autorizzato a ricevere solo contanti. Il debito verso la banca creditrice è rimasto in essere.
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