Un uomo condannato con tre diverse sentenze per truffa e sostituzione di persona ha chiesto l'unificazione delle pene. Il richiedente sosteneva la sussistenza del vincolo della continuazione tra reati, motivando l'istanza con la vicinanza temporale degli illeciti, la coincidenza territoriale e la comune tipologia di condotta. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta per assenza di un piano delinquenziale unitario preordinato. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sola somiglianza tra le condotte o la vicinanza nel tempo non dimostrano una deliberazione originaria comune, ma possono indicare una mera inclinazione a delinquere o scelte estemporanee. Il condannato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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