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Art. 493-ter Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 493-ter Codice Penale

Attenuanti generiche negate: pesa il precedente penale
Un imputato ha subito una condanna per indebito utilizzo di carte di pagamento e ha impugnato la sentenza lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della sanzione. La Corte d'Appello aveva negato lo sconto di pena valorizzando la spiccata capacità a delinquere dell'uomo, desunta da un precedente penale identico e specifico. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione precedente, giudicando il ricorso manifestamente infondato. I giudici supremi hanno ribadito che la presenza di condanne pregresse per la medesima violazione giustifica pienamente il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'uomo è stato condannato al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro.
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Indebito utilizzo di carte di credito: reato anche senza prelievo
Un uomo ha inserito una carta di pagamento di provenienza illecita all'interno di uno sportello automatico, senza tuttavia digitare il codice segreto perché non lo conosceva. La difesa ha sostenuto l'assenza di reato a causa del mancato prelievo e dell'assenza di un danno economico effettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato questa impostazione, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che l'indebito utilizzo di carte di credito si consuma nel momento stesso in cui il soggetto compie l'azione non autorizzata. Non occorre il conseguimento di un profitto o la riuscita dell'operazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al versamento delle spese e di una sanzione economica.
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Uso indebito di carte di pagamento: condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un individuo accusato del reato di uso indebito di carte di pagamento. Il ricorrente contestava l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima durante il processo di merito. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'imputato si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già respinte dalla Corte di Appello con motivazione logica e coerente. I magistrati hanno inoltre rigettato la richiesta di trattazione orale, in quanto la causa era stata assegnata alla sezione filtro senza la presenza delle parti. Di conseguenza, il condannato deve sostenere integralmente le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Graduazione della pena: limiti del ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un individuo per l'indebito utilizzo di carte di pagamento. Il condannato ha presentato ricorso contestando esclusivamente la misura della sanzione inflitta. I giudici di legittimità hanno ribadito che la graduazione della pena spetta in via esclusiva al giudice di merito. La Suprema Corte non può rivalutare la congruità della sanzione quando la decisione di merito risulta logica e priva di arbitrio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Indebito Utilizzo Carta di Credito: Tentativo Reato Anche Senza Prelievo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Individuo per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito. L'Individuo aveva utilizzato una carta bancomat rubata, tentando di prelevare denaro tramite la digitazione casuale di PIN, senza successo. La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come furto o come reato impossibile. La Cassazione ha ribadito che l'indebito utilizzo carta di credito si configura anche nel tentativo, pure se non si riesce a prelevare, e che non si tratta di reato impossibile. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Ricorso Penale Inammissibile: Quando la Cassazione non esamina il merito
Un Imputato è stato condannato in appello per il reato di utilizzo indebito di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.), con assorbimento del reato di ricettazione. L'Imputato ha presentato un ricorso penale alla Corte di Cassazione, contestando l'applicazione della legge e la motivazione della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le argomentazioni presentate fossero una mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dai giudici precedenti, e che fossero manifestamente infondate. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso Penale Inammissibile: Mancato Avviso e Motivazione Vaga
Un cittadino, condannato per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato il mancato avviso sulla trattazione orale della causa in regime emergenziale e la motivazione apparente della sentenza d'appello. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale, ritenendo che l'avviso non fosse dovuto e che la contestazione sulla motivazione fosse generica. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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Uso indebito di carte di credito: il ricorso in Cassazione fallisce
L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna per il reato di uso indebito di carte di credito (art. 493-ter c.p.). La difesa chiedeva la rivalutazione delle prove e l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è possibile richiedere in sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti già analizzati nei precedenti gradi di merito. Inoltre, la richiesta sulla tenuità del fatto si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti in appello. Di conseguenza, L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Indebito utilizzo di carte di credito: reato anche senza tessera
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da L'Imputata, confermando la condanna per il reato di indebito utilizzo di carte di credito. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere riqualificata come truffa, argomentando che L'Imputata non possedeva fisicamente la tessera di pagamento. I giudici hanno chiarito che per configurare il reato non occorre il possesso materiale del supporto plastificato. È sufficiente utilizzare in modo non autorizzato i dati identificativi e i codici personali della vittima. Di conseguenza, L'Imputata perde definitivamente il ricorso, deve pagare le spese del processo e versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Indebito utilizzo di carte di credito: condanna e ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per l'indebito utilizzo di carte di credito. Uno degli imputati sosteneva di aver soltanto inserito i codici segreti senza sapere che le carte appartenessero a terzi. L'altro richiedeva la non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno confermato la responsabilità di entrambi, rilevando che la pluralità delle transazioni, la gravità del danno e la condotta non occasionale escludono ogni beneficio. La Cassazione ha ricordato che la mera riproposizione delle tesi difensive già respinte rende l'impugnazione inammissibile, condannando entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Truffa e utilizzo indebito di carte di credito: la condanna resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino condannato per truffa e utilizzo indebito di carte di credito. L'Imputato ha impiegato la carta di un terzo per saldare il conto presso una struttura ricettiva. La difesa sosteneva la mancata querela da parte dell'albergatore e l'impossibilità di far convivere i due reati. I giudici hanno chiarito che i delitti possono concorrere quando vi sono condotte ingannevoli distinte. Inoltre, la truffa sussiste anche se il soggetto raggirato differisce da quello che subisce il danno economico. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: negate con troppi precedenti
L'Imputata è stata condannata per l'uso indebito di strumenti di pagamento. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato secondo la difesa dalla scarsa gravità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che il giudice di merito non deve motivare su ogni singolo dettaglio del processo. Risulta sufficiente indicare i fattori decisivi per la scelta. Nel caso di specie, la presenza di venticinque condanne precedenti per furto, rapina e ricettazione dimostra la spiccata inclinazione a delinquere dell'Imputata. Tale condizione giustifica pienamente il diniego dello sconto di pena. L'Imputata deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende e pagare le spese processuali.
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Inammissibilità del ricorso per genericità: condanna confermata
L'Imputato è stato condannato in secondo grado per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento ex art. 493-ter c.p. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una presunta illogicità della motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per genericità, poiché l'atto si limitava a citare massime giurisprudenziali astratte senza contestare le specifiche prove valutate dai giudici di merito. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva con l'ulteriore addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro versata alla Cassa delle Ammende.
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Furto aggravato in ospedale: perché scatta la condanna severa
Un cittadino ha subito una condanna per il reato di furto aggravato in ospedale e per l'indebito utilizzo di due carte di credito. L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contestando la sussistenza dell'aggravante specifica prevista per i furti commessi in uffici o stabilimenti pubblici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che un ospedale pubblico inserito nel Servizio Sanitario Nazionale rientra a pieno titolo nella nozione di stabilimento pubblico. Riproporre in Cassazione le medesime argomentazioni già respinte in secondo grado rende l'impugnazione priva di valore giuridico. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Uso indebito di carte di credito: ricorso e sanzione
L'Imputato è stato condannato in appello per i reati di furto e uso indebito di carte di credito. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la motivazione sulla recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze sanzionatorie. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato sul primo punto e generico sul secondo, in quanto le valutazioni sulle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se motivate in modo coerente. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità dell'imputato e condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Uso indebito di carte di credito: niente sconti per i recidivi
L'Imputato è stato condannato per l'uso indebito di carte di credito e strumenti di pagamento, per aver impiegato un bancomat altrui presso un esercizio commerciale. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando il riconoscimento del testimone, la mancata acquisizione dei filmati di videosorveglianza e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la validità del riconoscimento testimoniale già svolto nelle indagini e constatato l'impossibilità di recuperare un filmato inesistente. Infine, la Suprema Corte ha escluso la lieve entità del fatto a causa dei precedenti penali dell'Imputato, confermando le spese di giudizio e la sanzione pecuniaria a suo carico.
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Particolare tenuità del fatto: negata se si evade per spendere carte
L'Imputato, mentre si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è evaso dalla propria abitazione per accompagnare la moglie a fare acquisti in un negozio, impiegando una carta di credito provento di furto. Il commerciante ha riconosciuto con assoluta certezza l'uomo durante le indagini. L'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando il riconoscimento e chiedendo il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, oltre a censurare il calcolo della pena e la recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno confermato la gravità dell'episodio, negando qualsiasi beneficio e condannando il ricorrente al versamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Indebito utilizzo di carte di credito: convivente condannato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un individuo accusato di furto e indebito utilizzo di carte di credito appartenenti al proprio convivente. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza dello sportello automatico avevano ripreso l'imputato mentre effettuava prelievi di contante non autorizzati. I giudici hanno valorizzato la convivenza come occasione per impossessarsi della tessera e la stretta vicinanza temporale con i prelievi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché la difesa chiedeva una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, senza dimostrare vizi logici nella motivazione d'appello. Inoltre, le questioni relative alla continuazione sono risultate inammissibili per essere state sollevate soltanto in ultimo grado. L'imputato dovrà pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi generici
L'Imputato ha presentato impugnazione contro la sentenza d'appello contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il calcolo del trattamento sanzionatorio per i reati di indebito utilizzo di carte di credito e furto in continuazione. La Corte di Cassazione ha riscontrato la totale genericità delle censure sollevate dall'atto difensivo, evidenziando come mancassero le necessarie ragioni di diritto in diretto rapporto con la decisione impugnata. I giudici di merito avevano già calcolato la pena base sul minimo edittale e ridotto l'aumento per la continuazione a seguito dell'esclusione di un'aggravante. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, confermando la condanna dell'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Indebito utilizzo di carta di pagamento: nessun vizio, pena ferma
I giudici hanno esaminato la vicenda penale a carico di tre soggetti accusati di reati contro il patrimonio. Nello specifico, il primo imputato rispondeva di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento altrui, mentre gli altri due complici rispondevano dei delitti di ricettazione e occultamento di beni. La Corte di Appello ha confermato la condanna emessa in primo grado. I tre imputati hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Suprema Corte, contestando la logicità della motivazione, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura della sanzione inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. La decisione ribadisce che la riproposizione passiva di argomenti già respinti nei gradi precedenti e la mera richiesta di ridiscutere la quantificazione della pena non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità.
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