Una cittadina ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo di lavoro durato oltre diciassette anni. La Corte d'Appello ha dichiarato la domanda inammissibile per tardività, rilevando che il ricorso era stato depositato oltre il termine di sei mesi dalla definitività della sentenza. La ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dal pagamento spontaneo delle spese legali avvenuto dopo il precetto. La Cassazione ha confermato che, in assenza di un formale pignoramento, la fase esecutiva non può considerarsi iniziata ai fini del prolungamento del termine per richiedere l'indennizzo.
Continua »