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Art. 491 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 491 Codice di Procedura Civile

Ingiunzione fiscale: no a comunicazione per atti<1000€
Un cittadino ha contestato un'ingiunzione fiscale per multe non pagate, lamentando la mancata comunicazione preventiva per debiti inferiori a 1.000 euro. I giudici di primo e secondo grado gli hanno dato ragione. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ribaltato la decisione, specificando che l'ingiunzione fiscale è un atto che forma il titolo esecutivo, ma non è un atto di esecuzione. Pertanto, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dalla legge per le azioni esecutive e cautelari.
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Esecuzione forzata abusiva: onere della prova creditore
Un ente creditore avviava una seconda esecuzione forzata per un credito già oggetto di una precedente procedura conclusasi con ordinanza di assegnazione. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. La decisione stabilisce che si configura una esecuzione forzata abusiva se il creditore, prima di avviare una nuova azione, non allega specificamente che la precedente ordinanza di assegnazione non ha portato alla soddisfazione del credito. L'onere di tale allegazione ricade interamente sul creditore.
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Precetto nullo: la menzione dell’esecutorietà è d’obbligo
La Cassazione ha stabilito che un precetto nullo deriva dall'omessa menzione del provvedimento che dichiara esecutivo un decreto ingiuntivo. Questa formalità è essenziale e non può essere sanata dalla conoscenza aliunde del debitore, poiché lede il diritto di difesa. Il ricorso del creditore è stato rigettato.
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Legittimazione ad agire: quando inizia l’esecuzione?
La Corte di Cassazione ha stabilito che un creditore che cede il proprio credito prima dell'inizio del processo esecutivo perde la legittimazione ad agire. L'ordinanza chiarisce che il processo esecutivo non inizia con la notifica del precetto, ma solo con la notifica dell'atto di pignoramento. Di conseguenza, se la cessione avviene dopo il precetto ma prima del pignoramento, solo il nuovo creditore (cessionario) è legittimato a procedere esecutivamente, rendendo illegittima l'azione intrapresa dal creditore originario.
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