Un'ex moglie ha chiesto il pagamento di un assegno di mantenimento non versato dal defunto ex marito, agendo contro la seconda moglie, erede che aveva accettato l'eredità con **accettazione con beneficio d'inventario**. I giudici di merito avevano negato la possibilità di agire direttamente contro l'erede, ritenendo che solo l'amministratore dell'eredità fosse legittimato passivo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'erede, pur avendo accettato con beneficio d'inventario, mantiene la legittimazione passiva. L'effetto del beneficio limita la responsabilità ai soli beni ereditari, ma non impedisce al creditore di agire in giudizio contro l'erede per accertare il credito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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