Una società concessionaria autostradale ha impugnato degli avvisi di accertamento relativi alla TOSAP per l'occupazione dello spazio aereo con cavalcavia su strade comunali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il presupposto della tassa è l'occupazione materiale che sottrae l'area all'uso pubblico. La Corte ha chiarito che la TOSAP per cavalcavia autostradale è dovuta dalla società concessionaria, in quanto soggetto occupante che agisce per un proprio interesse economico, e che l'esenzione prevista per lo Stato non si estende ad essa.
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