Un dipendente pubblico, in servizio presso un'azienda sanitaria toscana, ha promosso un giudizio per ottenere il trasferimento per mobilità volontaria presso un'azienda sanitaria campana. Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Salerno, il quale ha però sollevato il conflitto davanti alla Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che la competenza territoriale spetta al Tribunale di Arezzo. La mobilità volontaria configura infatti una cessione del contratto e non la nascita di un nuovo rapporto di lavoro. Di conseguenza, si applica la regola del foro speciale del pubblico impiego, che individua come competente il giudice del luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento della domanda.
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