Una società locatrice e una banca hanno citato in giudizio una Pubblica Amministrazione per la riduzione unilaterale di un canone di locazione. L'ente pubblico ha sostenuto che esistesse una litispendenza tra cause connesse, poiché la sola società locatrice aveva già avviato una causa simile. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio chiaro: non c'è litispendenza se le parti in giudizio non sono perfettamente identiche. La presenza della banca, come nuovo soggetto nella seconda causa, e l'oggetto parzialmente diverso della richiesta, sono elementi sufficienti per considerare le due cause distinte e consentire al secondo processo di proseguire.
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