I giudici di merito condannano l'Imputato per il reato di falsità materiale in atti pubblici. La difesa propone ricorso per cassazione, contestando la mancata applicazione del reato impossibile dovuta alla grossolanità della contraffazione del documento. La Corte di Cassazione dichiara la contestazione non manifestamente infondata, riconoscendo le specifiche caratteristiche del falso evidenziate fin dal primo grado. Tale validità dell'impugnazione impedisce l'inammissibilità del ricorso e consente ai giudici di rilevare la decorrenza del termine massimo di estinzione del reato, comprensivo delle sospensioni procedurali ed emergenziali. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione.
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