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Art. 486 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

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Accettazione eredità: possesso e presunzioni legali
La Corte di Cassazione ha confermato che la ripetuta presenza del chiamato all'eredità presso un immobile ereditario, dove riceve personalmente atti e raccomandate, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante del possesso del bene. Tale possesso, se non seguito dalla redazione dell'inventario nei termini di legge, comporta l'accettazione eredità pura e semplice, ai sensi dell'art. 485 c.c. La sentenza chiarisce che il possesso rilevante non richiede l'esercizio di veri e propri diritti di proprietà, ma una mera relazione materiale con la cosa.
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