Una società immobiliare ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso un pignoramento eseguito anni prima, lamentando un difetto di rappresentanza del difensore del creditore. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. La Corte ha stabilito che anche i vizi più gravi, se non eccepiti entro i termini perentori previsti dall'art. 617 c.p.c., non possono essere fatti valere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, confermando che un'opposizione atti esecutivi tardiva non può essere esaminata nel merito.
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