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Art. 481 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 481 Codice Civile

Rinuncia all’eredità e debiti tributari: stop al Fisco
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato una cartella di pagamento ai figli di un contribuente deceduto per riscuotere imposte non versate. I congiunti avevano formalizzato la rinuncia alla successione prima della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, ma non avevano impugnato quest'ultimo atto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che il tema di rinuncia all'eredità e debiti tributari tutela integralmente i chiamati. Chi rinuncia all'eredità è considerato come mai chiamato alla successione con effetto retroattivo. Di conseguenza, l'avviso di accertamento non notificato a un vero erede non diventa vincolante e il contribuente rinunciante può contestare la successiva cartella di pagamento dimostrando la propria totale estraneità al debito fiscale del defunto.
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Imposta di successione: quando l’inventario altrui non salva
Una contribuente impugna un avviso di liquidazione relativo all'imposta di successione per l'eredità paterna. La donna sostiene di poter beneficiare dell'accettazione con beneficio d'inventario effettuata dagli altri coeredi per dedurre le passività. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che l'accettazione con beneficio d'inventario di un coerede non trasforma automaticamente gli altri in eredi beneficiati, specie se hanno già accettato puramente e semplicemente possedendo i beni. Inoltre, ai fini dell'imposta di successione, il beneficio d'inventario non amplia la deducibilità dei debiti, ma limita solo la riscossione del tributo entro il valore della quota ereditata. La contribuente perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
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Accettazione eredità: onere della prova sul creditore
Un contribuente ha ricevuto una richiesta di pagamento per un'imposta di registro relativa a una sentenza a carico del padre defunto. La Cassazione ha stabilito che spetta al creditore, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, dimostrare l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte del figlio. La mera qualità di 'chiamato all'eredità' non è sufficiente per essere ritenuti responsabili dei debiti del defunto, poiché è necessaria una specifica accettazione, anche tacita. La Corte ha quindi annullato la pretesa fiscale.
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