Una società edile ricorre contro un sequestro preventivo per un illecito ex D.Lgs. 231/2001, legato a una truffa per fondi pubblici. Sostiene che il reato è prescritto e che un concordato preventivo in corso elimina il rischio di dispersione dei beni. La Cassazione rigetta il ricorso, affermando l'autonomia della Responsabilità 231 dell'ente: questa persiste anche se il reato della persona fisica è prescritto. Inoltre, il sequestro penale prevale sulla procedura concorsuale, che non è sufficiente a escludere il pericolo di dispersione del profitto illecito.
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