Un professionista, accusato di associazione per delinquere e turbativa d'asta per aver condizionato appalti pubblici in un ente locale, ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari. Durante il giudizio di legittimità, la misura è stata sostituita con l'obbligo di dimora. La difesa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, ma la Suprema Corte ha chiarito che l'interesse all'impugnazione ha natura oggettiva e non dipende solo dalla volontà della parte. Poiché il ricorso contestava i presupposti stessi della colpevolezza, l'utilità del giudizio permaneva nonostante l'attenuazione della misura. La dichiarazione di disinteresse è stata quindi riqualificata come rinuncia, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese, ma senza sanzione pecuniaria aggiuntiva.
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