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Art. 479 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 479 Codice Civile

Revoca testamento: niente tasse per l’erede revocato
La Corte di Cassazione chiarisce che la revoca del testamento ha efficacia retroattiva. Di conseguenza, il soggetto inizialmente nominato erede, che ha già presentato la dichiarazione di successione, non è tenuto al pagamento dell'imposta se un testamento successivo, revocando il primo, lo esclude dall'eredità. La corte ha stabilito che la revoca fa venir meno lo status di 'chiamato all'eredità', eliminando il presupposto stesso del tributo.
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Imposta di successione: si paga sulla chiamata?
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di imposta di successione. Il caso riguardava un erede deceduto il giorno dopo l'apertura della successione, prima di poter accettare l'eredità. I suoi eredi sostenevano di dover essere considerati eredi diretti del primo defunto. La Corte ha invece chiarito che, ai fini fiscali, il presupposto per l'imposta di successione è la semplice "chiamata all'eredità" e non la successiva accettazione. Questo ha comportato una "doppia delazione" e una conseguente doppia tassazione, poiché il diritto di accettare l'eredità è entrato nel patrimonio del secondo defunto per poi essere trasmesso ai suoi eredi.
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