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Art. 476 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 476 Codice di Procedura Civile

Opposizione a precetto per rilascio: asta e vizi
Una società acquista un immobile all'asta giudiziaria e ottiene il decreto di trasferimento. Successivamente notifica un precetto per liberare l'immobile sia alla debitrice esecutata sia alla materiale posseditrice. Quest'ultima propone opposizione a precetto per rilascio lamentando vizi formali sulla copia esecutiva notificata e sostenendo la prevalenza del proprio precedente acquisto contrattuale nonché l'errata estensione dei vani da liberare. Il Tribunale respinge le contestazioni. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: le irregolarità formali non hanno causato un concreto pregiudizio difensivo, mentre le censure sui diritti di proprietà e sui limiti dell'immobile costituivano opposizione all'esecuzione e dovevano essere impugnate mediante appello e non direttamente in Cassazione.
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Notifica del titolo esecutivo: l’errore che blocca il creditore
Un avvocato, agendo come creditore per le proprie competenze professionali, ha notificato a un'azienda un precetto allegando una fotocopia della sentenza esecutiva, attestandone personalmente la conformità. L'azienda ha proposto opposizione contestando la validità della notifica del titolo esecutivo, poiché all'epoca il potere di autentica spettava esclusivamente al cancelliere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la nullità del precetto. I giudici hanno chiarito che l'attestazione di conformità compiuta dal difensore, anziché dal cancelliere, viola le norme processuali e lede il diritto di difesa del debitore, impedendogli di verificare la fondatezza della minaccia di pignoramento. Tale vizio insanabile non viene sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione.
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