Un dirigente pubblico riceveva mazzette dai titolari di alcune autoscuole per far superare l'esame per il trasporto di merci pericolose ai candidati, falsificandone le schede. Dopo la condanna definitiva per corruzione e falso, la controversia si è concentrata sulla quantificazione della confisca del profitto. La difesa sosteneva che la misura dovesse limitarsi alle sole schede d'esame materialmente falsificate. La Corte di Cassazione ha invece confermato la decisione del giudice di rinvio, stabilendo che la confisca del profitto deve comprendere l'intero valore economico derivante dall'accordo corruttivo globale, calcolato su tutti i candidati presentati nel periodo contestato e non solo su quelli truccati. Il ricorso del funzionario è stato dichiarato inammissibile, confermando la confisca di oltre 76.000 euro.
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