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Art. 475 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Opposizione a precetto: la notifica contestata e il giudicato
Il Creditore intima il pagamento al Debitore tramite un atto di precetto basato su una sentenza di condanna. Il Debitore propone un'opposizione a precetto, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della sentenza in forma esecutiva. Il Tribunale rigetta l'opposizione poiché una precedente sentenza, ormai definitiva, aveva già accertato l'avvenuta notifica del titolo esecutivo. Il Debitore ricorre in Cassazione, contestando l'interpretazione del precedente giudicato. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: l'accertamento della notifica è ormai definitivo e coperto da giudicato, superando ogni contestazione formale. Il Debitore perde la causa ed è condannato al raddoppio del contributo unificato.
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