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Art. 475 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 475 Codice di Procedura Civile

Comodato del bene comune: no al danno senza azione di rilascio
Due soggetti acquistano un immobile all'asta in quote uguali. Un comproprietario concede gratuitamente l'immobile al coniuge dell'esecutato. L'altra comproprietaria chiede il risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene. La Corte di Cassazione rigetta la domanda di risarcimento. I giudici stabiliscono che la disciplina applicabile al comodato del bene comune stipulato da un solo comproprietario rientra nella gestione di affari altrui. Di conseguenza, il comproprietario escluso ha il potere di manifestare il proprio dissenso per liberarsi dalle obbligazioni oppure agire autonomamente per richiedere l'immediato rilascio dell'immobile. Inoltre, ciascun comproprietario ha diritto a ottenere la propria copia del titolo d'acquisto per promuovere l'esecuzione coattiva.
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Esecuzione degli obblighi di fare: la confisca non salva l’appalto
I proprietari di un immobile ottengono la condanna dell'appaltatore per lavori eseguiti male. Nelle more, il Comune acquisisce l'immobile per presunti abusi edilizi. I giudici di merito bloccano l'esecuzione forzata ritenendo che i committenti, non essendo più proprietari, non abbiano diritto ad agire. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che l'esecuzione degli obblighi di fare fondata su un contratto d'appalto non dipende dalla titolarità del diritto reale sul bene. La confisca amministrativa non estingue il credito contrattuale e non libera l'appaltatore dai suoi obblighi.
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Opposizione a precetto: la notifica contestata e il giudicato
Il Creditore intima il pagamento al Debitore tramite un atto di precetto basato su una sentenza di condanna. Il Debitore propone un'opposizione a precetto, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della sentenza in forma esecutiva. Il Tribunale rigetta l'opposizione poiché una precedente sentenza, ormai definitiva, aveva già accertato l'avvenuta notifica del titolo esecutivo. Il Debitore ricorre in Cassazione, contestando l'interpretazione del precedente giudicato. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile: l'accertamento della notifica è ormai definitivo e coperto da giudicato, superando ogni contestazione formale. Il Debitore perde la causa ed è condannato al raddoppio del contributo unificato.
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