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Art. 475 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 475 Codice di Procedura Civile

Legittimazione ad agire: quando inizia l’esecuzione?
La Corte di Cassazione ha stabilito che un creditore che cede il proprio credito prima dell'inizio del processo esecutivo perde la legittimazione ad agire. L'ordinanza chiarisce che il processo esecutivo non inizia con la notifica del precetto, ma solo con la notifica dell'atto di pignoramento. Di conseguenza, se la cessione avviene dopo il precetto ma prima del pignoramento, solo il nuovo creditore (cessionario) è legittimato a procedere esecutivamente, rendendo illegittima l'azione intrapresa dal creditore originario.
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Liquidazione spese processuali: come si calcola?
Un creditore, cessionario di un credito derivante da un decreto ingiuntivo, avviava un'esecuzione nonostante la sospensione del titolo. Il debitore si opponeva e, a seguito della revoca del decreto, il creditore veniva condannato a pagare le spese legali. In appello, la discussione verteva unicamente sulla quantificazione di tali spese. La Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, ha stabilito che per la liquidazione spese processuali in appello, il valore della causa deve basarsi sull'importo delle spese contestate (principio del 'disputatum') e non sul valore originario del credito.
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