Un detenuto gravemente malato, affetto da tumore renale, problemi cardiaci, epilessia e ridotta mobilità, ha richiesto la proroga della detenzione domiciliare per motivi di salute o il differimento della pena. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda escludendo il pericolo di vita imminente e ritenendo la struttura carceraria idonea a gestire il quadro clinico. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione evidenziando la manifesta illogicità del provvedimento. Il giudice deve esaminare lo stato di salute nel suo sviluppo dinamico e attuale, senza limitarsi a schemi statici passati, e ha il dovere di confrontarsi apertamente con la documentazione medica depositata dalla difesa.
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