Il Tribunale aveva confermato l'ordine di demolizione di alcune opere edilizie abusive realizzate da due comproprietari, accusati di violazione della normativa antisismica. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando che, a seguito del mutamento della persona fisica del giudice durante il processo, il nuovo giudicante avesse respinto la richiesta di riascoltare il proprio consulente tecnico senza fornire un'adeguata motivazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando la violazione del principio di immutabilità del giudice. Questo principio impone che il magistrato che decide sia lo stesso che ha assunto le prove, garantendo alle parti il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove davanti al nuovo giudice. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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