Il Conducente provoca un incidente stradale di notte mentre guida in stato di ebbrezza. Il Tribunale lo condanna alla pena di otto mesi di arresto e duemila euro di ammenda. L'imputato richiede la messa alla prova per sospendere il procedimento. Tuttavia, trascura gli appuntamenti con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna per diciannove mesi, presentandosi solo il giorno prima dell'udienza. La Corte d'Appello nega il beneficio a causa della sua condotta ostruzionistica e dilatoria. L'imputato ricorre in Cassazione contestando il rigetto e la regolarità dell'alcoltest. La Suprema Corte rigetta il ricorso: l'inerzia inescusabile del richiedente giustifica il diniego della messa alla prova senza dover attendere l'elaborazione del programma. Inoltre, la mera contestazione sul funzionamento dell'etilometro non basta, servendo prove concrete di difetti o mancati controlli. Il Conducente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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