L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che l'imputato non ha rispettato le prescrizioni risarcitorie previste nel programma di trattamento. La Suprema Corte ha chiarito che il mancato risarcimento del danno alla vittima, in assenza di giustificato motivo legato alle condizioni economiche, determina l'esito negativo del percorso di messa alla prova. Di conseguenza, il reato non si estingue e la condanna viene confermata, con l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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