La Corte di Cassazione ha chiarito un importante aspetto procedurale sulla messa alla prova. Un imputato non aveva dimostrato di aver risarcito la vittima, portando il Tribunale a dichiarare l'esito negativo della messa alla prova. L'imputato ha impugnato questa decisione, ma la Cassazione ha respinto il ricorso. La Corte ha specificato che la valutazione finale negativa al termine del periodo di prova non è una revoca anticipata e, pertanto, non può essere impugnata autonomamente. L'imputato potrà contestarla solo insieme alla sentenza di condanna che concluderà il processo, il quale riprende il suo corso normale.
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