Una società impugnava un avviso di accertamento notificando all'Agenzia delle Entrate un ricorso cartaceo scansionato e inviato via PEC. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30950/2024, ha stabilito che tale modalità di notifica ricorso tributario non rende l'atto inesistente, ma affetto da una mera nullità. Tale nullità è considerata sanata poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo: l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto il ricorso, ha compreso la domanda e si è costituita in giudizio, instaurando così un valido contraddittorio.
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