Due comproprietari promuovono l'impugnazione della delibera assembleare davanti al Giudice di Pace, contestando i rendiconti e l'esattezza dei millesimi di ripartizione. La controparte eccepisce la validità di tabelle difformi. Il Giudice di Pace dichiara la propria incompetenza e trasmette la lite al Tribunale. Il Tribunale, adito in appello, corregge le motivazioni relative alla competenza e compensa le spese del primo grado, ma omette di decidere il fondo della lite. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso promosso dal Condominio e dagli altri condòmini. Gli Ermellini stabiliscono che l'appello contro la declinatoria di competenza del Giudice di Pace impone al Tribunale di esaminare integralmente il merito della causa, senza limitarsi alla sola questione formale. La sentenza viene cassata con rinvio ad altro magistrato.
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