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Art. 459 Codice Civile — Sezione Settima Penale

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Eredità contesa e reato di furto: vietato raccogliere i frutti
Due coniugi hanno raccolto e sottratto indebitamente 140 chilogrammi di pistacchi da due terreni appartenenti al fratello di uno di essi. La coppia ha giustificato la condotta sostenendo di essere comproprietaria di una quota del fondo a seguito di una causa civile sull'eredità paterna e di aver agito in buona fede. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, confermando la condanna per il reato di furto. La Suprema Corte ha chiarito che le controversie ereditarie non attribuiscono automaticamente il diritto di appropriarsi dei prodotti agricoli del terreno. L'accettazione dell'eredità rende l'erede formale unico legittimo proprietario dei beni e dei relativi frutti fino a diversa formale divisione.
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