La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, basato su presunte nullità procedurali del precedente giudizio immediato. La Corte chiarisce che l'accordo tra le parti per l'applicazione della pena comporta una rinuncia a far valere tali vizi, poiché il patteggiamento crea un percorso processuale autonomo. L'impugnazione del patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, che non includono le irregolarità procedurali anteriori all'accordo.
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