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Art. 454 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Recidiva e motivazione: la Cassazione annulla la pena
La Corte di Cassazione ha parzialmente annullato una sentenza di condanna per coltivazione di stupefacenti, focalizzandosi sulla recidiva. La Corte ha stabilito che la sola esistenza di precedenti penali, soprattutto se datati, non è sufficiente per applicare l'aggravante della recidiva. Il giudice ha l'obbligo di fornire una motivazione specifica che dimostri come il nuovo reato sia sintomo di una maggiore pericolosità sociale del condannato. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione della pena.
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Giudizio immediato: no a nuovo interrogatorio
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per maltrattamenti e violenza sessuale, confermando la validità del giudizio immediato. È stato chiarito che non è necessario un nuovo interrogatorio se le prove acquisite successivamente sono solo confermative e non alterano il quadro probatorio.
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