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Art. 452-septies Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 452-septies Codice Penale

Interdizione dagli uffici direttivi: no agli enti pubblici
Un dirigente aziendale, coinvolto in un procedimento penale relativo a reati ambientali e falsità ideologica, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'interdizione dagli uffici direttivi per la durata di dodici mesi. Il Tribunale locale ha escluso il divieto per una società di persone privata, ma lo ha mantenuto per il ruolo ricoperto dall'indagato all'interno di un consorzio pubblico di gestione delle risorse idriche. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione in merito al consorzio idrico. I giudici hanno chiarito che l'interdizione dagli uffici direttivi riguarda esclusivamente le persone giuridiche di diritto privato e le imprese commerciali, non applicandosi agli enti pubblici non economici. Inoltre, l'attività del consorzio pubblico risultava del tutto eterogenea rispetto all'oggetto sociale dell'impresa privata di produzione energetica al centro delle indagini.
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Prescrizione dei reati ambientali: stop ai processi cancellati
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica contro la sentenza del Tribunale di Gorizia, che aveva erroneamente dichiarato prescritti alcuni reati ambientali e l'illecito amministrativo di una società. La Suprema Corte ha chiarito che per i delitti contro l'ambiente si applica il raddoppio dei termini di prescrizione. Inoltre, per la responsabilità degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio interrompe la prescrizione, che rimane sospesa fino alla sentenza definitiva. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione impugnata, ordinando un nuovo giudizio davanti alla Corte d'appello di Trieste. La decisione riafferma con forza la severità delle regole sulla prescrizione dei reati ambientali e sulla responsabilità delle imprese.
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Impedimento controllo ambientale: la scusa per il pranzo costa reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore per il reato di impedimento del controllo ambientale. L'uomo aveva attivamente ostacolato un'ispezione da parte dei tecnici di una società pubblica, prima adducendo scuse e poi sottraendo la loro strumentazione. I giudici hanno stabilito che questa condotta intenzionale integra il delitto previsto dall'art. 452-septies del codice penale, e non una semplice contravvenzione. È stata inoltre respinta la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a causa della gravità della condotta e dei precedenti dell'imputato. La società pubblica è stata riconosciuta come legittima parte civile.
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