La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18374/2024, ha stabilito che nel rito del giudizio direttissimo non è obbligatorio l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La Corte ha però annullato con rinvio la decisione di merito per motivazione apparente riguardo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., in un caso di spaccio di lieve entità.
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