La Procura ha attivato il giudizio direttissimo contro l'imputato per plurimi reati, tra cui ricettazione e detenzione abusiva di armi. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che per questi due capi d'accusa mancava l'arresto in flagranza. Di conseguenza, il giudice ha disposto la separazione dei procedimenti e ha restituito gli atti al Pubblico Ministero per procedere con il rito ordinario. La Procura ha impugnato l'ordinanza in Cassazione, denunciando l'abnormità del provvedimento per indebita regressione del procedimento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che il codice di procedura penale autorizza espressamente il giudice a separare i reati privi dei requisiti speciali. L'ordinanza del Tribunale non costituisce quindi un atto abnorme ma una legittima applicazione delle regole processuali.
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