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Art. 45 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 45 Codice di Procedura Penale

Astensione del giudice: no al ricorso contro il rifiuto
L'Imputato ha presentato una formale richiesta di astensione del giudice nei confronti del collegio penale giudicante. Il tribunale ha respinto la sollecitazione, disponendo l'allegazione dell'atto al fascicolo per mancanza di presupposti normativi. Contro questo provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il provvedimento con cui il magistrato non si astiene e inserisce la segnalazione agli atti ha natura meramente ordinatoria e non è impugnabile autonomamente. La parte processuale non può contestare direttamente la mancata astensione, dovendo invece attivare gli specifici rimedi di legge, quali la ricusazione o la richiesta di rimessione del processo ad altra sede giudiziaria. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione di 4.000 euro.
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Rimessione del processo: negata se basata su semplici ritardi
Il Condannato, affrontando un giudizio di revisione a Caltanissetta, ha chiesto la rimessione del processo ad un'altra sede giudiziaria. Ha lamentato un grave turbamento e un legittimo sospetto a causa di presunti ritardi della cancelleria nel rispondere alle sue richieste di documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta per due motivi. Primo, il richiedente non ha notificato l'istanza alle altre parti entro i sette giorni previsti dalla legge. Secondo, i motivi addotti non costituiscono una grave situazione locale esterna al processo, unica condizione che giustifica lo spostamento della causa. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto la domanda e ha condannato il ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Arresti domiciliari violati: scatta la custodia in carcere
Il Tribunale di Ancona ha ordinato la custodia in carcere per un indagato accusato di spaccio di stupefacenti, revocando gli arresti domiciliari precedentemente concessi. L'indagato ha violato ripetutamente le prescrizioni domiciliari, continuando l'attività di spaccio all'interno della propria abitazione. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'esistenza di vizi di motivazione e chiedendo la sospensione del provvedimento a causa di una richiesta di rimessione del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le violazioni degli arresti domiciliari giustificano pienamente la custodia in carcere e che la richiesta di rimessione non sospende l'adozione di misure cautelari urgenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rimessione del processo: quando è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo presentata da un'imputata, la quale lamentava una forte pressione mediatica e un clima ostile nella città sede del Tribunale. La Corte ha ribadito che, per giustificare il trasferimento del processo, non bastano le campagne stampa, ma occorrono prove concrete di una "grave situazione locale" esterna al processo, in grado di minare realmente l'imparzialità dei giudici, prova che in questo caso è mancata. La richiesta si basava su motivi ritenuti puramente interni alla dinamica processuale.
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Rimessione del processo: si pagano le spese legali?
Un imputato chiede la rimessione del processo per presunta ostilità del tribunale. La Cassazione dichiara l'istanza inammissibile per un vizio di notifica e perché i motivi non integrano una 'grave situazione locale'. Rilevando un contrasto giurisprudenziale, la Corte rimette alle Sezioni Unite la decisione sulla condanna alle spese in caso di rigetto della richiesta di rimessione.
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Rimessione processo: no a sospetti generici e accuse
Un imputato, condannato in primo grado per reati tributari e fallimentari, ha richiesto la rimessione del processo d'appello ad altra sede, lamentando una grave situazione di incompatibilità ambientale e un legittimo sospetto sull'imparzialità dei giudici di Napoli. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile, sottolineando che la rimessione del processo è un istituto eccezionale. Le accuse mosse dall'imputato sono state ritenute generiche, assertive e non supportate da prove concrete di una situazione locale così grave da compromettere l'imparzialità dell'intero organo giudicante, distinguendo tali situazioni da eventuali dubbi sull'imparzialità di singoli magistrati, per i quali esistono gli strumenti dell'astensione e della ricusazione.
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