Un amministratore è stato condannato per omesso versamento IVA, non avendo versato oltre 597.000 euro di imposta. Ha presentato ricorso sostenendo che la crisi economica internazionale e la crisi di liquidità della sua società giustificassero il mancato pagamento, invocando la forza maggiore o il caso fortuito. La Corte ha respinto queste argomentazioni, ritenendo che la crisi economica non costituisca di per sé una causa di non punibilità per l'omesso versamento IVA, specialmente data l'entità del debito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la condanna e l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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