Un imprenditore ha ricevuto una condanna per reati fallimentari, tra cui bancarotta fraudolenta e semplice, tramite patteggiamento. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione della continuazione fallimentare come circostanza aggravante. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che i ricorsi contro sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per motivi specifici, come l'illegalità della pena o l'errata qualificazione del fatto. La Corte ha confermato che la continuazione fallimentare può essere considerata una circostanza aggravante, soggetta al bilanciamento con eventuali attenuanti. L'imprenditore dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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