La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un imputato condannato con patteggiamento per il reato di evasione. La Corte ha ribadito che, in caso di accordo tra le parti, l'impugnazione è limitata a casi specifici, escludendo la possibilità di lamentare un'omessa assoluzione. Inoltre, la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo in presenza di un errore manifesto e palese, non quando richiede un'analisi approfondita non immediatamente evidente dagli atti.
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