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Art. 446 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 446 Codice di Procedura Penale

Pena Concordata: Il Giudice non può modificare l’accordo delle parti
Il Ricorrente ha presentato un ricorso contro una sentenza che aveva applicato una pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il giudice, quando valuta una pena concordata, deve controllare solo la legalità della pena. Non può invece modificare l'accordo raggiunto liberamente dalle parti né valutarne la congruità (cioè se la pena sia "giusta" nel merito). Il giudice può solo accettare o rifiutare la richiesta. Il controllo sulla legalità della pena era stato correttamente eseguito.
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Patteggiamento in assenza dell’imputato: l’accordo è valido
L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la nullità della sentenza di patteggiamento. Sosteneva che il giudice non avesse verificato la volontarietà della richiesta, non essendo egli stato citato per l'udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la validità del patteggiamento in assenza dell'imputato. I giudici hanno chiarito che il rilascio della procura speciale al difensore comporta l'implicito consenso a svolgere l'udienza senza la presenza fisica dell'assistito. Di conseguenza, la presenza dell'imputato non è indispensabile per la decisione. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento con procura speciale: valido anche se contestato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per furto aggravato. L'imputata contestava la validità dell'accordo di pena, sostenendo che non fosse stata verificata la sua reale volontà di accedere al rito alternativo. La Suprema Corte ha chiarito che il patteggiamento con procura speciale, presentato formalmente dal difensore nominato procuratore speciale ai sensi dell'articolo 446 del codice di procedura penale, è pienamente valido e vincolante per l'assistito. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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