Tre imputati concordano l'applicazione della pena con il pubblico ministero per reati legati a sostanze stupefacenti ed evasione. Successivamente, uno di loro propone ricorso per Cassazione contestando la presunta eccessività della sanzione. Gli altri due coimputati contestano invece l'addebito delle spese di custodia cautelare in carcere. La Corte di Cassazione dichiara tutti i ricorsi inammissibili. La legge limita rigidamente i motivi di impugnazione quando viene emessa una sentenza di patteggiamento, escludendo contestazioni sulla misura della pena concordata. Inoltre, le spese di mantenimento in carcere devono essere sempre rimborsate allo Stato, poiché non rientrano tra le ordinarie spese di giustizia esentate dal rito speciale.
Continua »