Un Lavoratore, condannato per reati di spaccio di droga tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava un vizio di motivazione e un'erronea qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione patteggiamento inammissibile. Ha ribadito che il ricorso contro il patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi, come la volontà dell'imputato o l'illegalità della pena, escludendo i vizi di motivazione. L'errore nella qualificazione giuridica è contestabile solo se manifesto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese per il Lavoratore.
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