Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura per una pena concordata (patteggiamento) per un reato di droga, ha tentato di impugnare la sentenza. Sosteneva che il giudice avesse sbagliato la qualificazione giuridica del reato e non avesse motivato a sufficienza il perché non lo avesse assolto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge, infatti, pone limiti molto stretti all'**appello patteggiamento**. I motivi sollevati dall'imputato non rientravano tra quelli permessi. La decisione conferma che, una volta accettato il patteggiamento, non si possono più contestare le valutazioni di merito. L'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una multa.
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