La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28711/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che chiedeva l'indennizzo per danni da trasfusione. La Corte ha stabilito che l'indennizzo non è dovuto se la malattia, pur presente, si trova in uno stato di quiescenza e non causa pregiudizi funzionali attuali che incidano sulla capacità di produzione di reddito. È stato ribadito che la mera diagnosi non è sufficiente per ottenere il beneficio.
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