L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava l'avviso di accertamento sul valore di un terreno venduto dalla Regione Puglia a un privato. L'ufficio pretendeva di tassare il bene in base al valore di mercato rivalutato a seguito del cambio di destinazione urbanistica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per l'assegnazione di terreni nell'ambito della riforma fondiaria la base imponibile deve essere calcolata esclusivamente sul prezzo di assegnazione originario predeterminato per legge. Di conseguenza, l'applicazione dell'imposta di registro su terreni di riforma fondiaria non può basarsi sul valore venale di mercato, poiché tali beni sono sottratti al libero commercio. Vince il contribuente, con condanna dell'amministrazione alle spese.
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