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Art. 44 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 44 Codice di Procedura Penale

Ricusazione del Giudice: Richiesta Inammissibile, Condanna Confermata
Un detenuto ha chiesto la ricusazione del giudice di sorveglianza, sostenendo la sua imparzialità. La Corte d'Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e non specifici. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, ribadendo che la richiesta di ricusazione del giudice era priva di fondamento e che la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende era giustificata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva.
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Bancarotta fraudolenta: anche i beni in leasing contano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta per non aver restituito un veicolo in leasing. Secondo la Corte, anche se il bene non è di proprietà, la sua sottrazione danneggia la massa fallimentare, privandola del diritto di riscatto e creando un onere economico. Si configura quindi il reato di bancarotta fraudolenta poiché viene lesa la garanzia patrimoniale dei creditori.
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Inammissibilità del ricorso: quando è solo merito
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da due imputati, condannati per minaccia aggravata. La Corte ha stabilito che i motivi di appello non sollevavano questioni di legittimità, ma si limitavano a proporre una rivalutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito, un'operazione non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricusazione persona offesa: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona offesa che aveva richiesto la ricusazione di un giudice. La decisione si fonda sul principio che la facoltà di ricusare un magistrato spetta esclusivamente alle "parti" processuali in senso tecnico, categoria nella quale non rientra la persona offesa dal reato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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